L'esperto rispondeResponsabilità

IL SINGOLO INSTALLA IL GAZEBO A SUE SPESE

La domanda

Il nuovo proprietario di un appartamento all'ultimo piano è anche proprietario della terrazza sovrastante, che funge da copertura del palazzo. Egli ha chiesto e ottenuto dalla riunione condominiale (con soli due pareri contrari) l'autorizzazione a chiudere la terrazza con un gazebo amovibile.Alla luce di questa nuova situazione, si chiede, ai fini di legge, che cosa cambia e quali oneri di spesa sono previsti per tutti i condòmini.

A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, il singolo condomino, nella sua proprietà individuale, può eseguire tutte le opere che non rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In tal caso, egli è tenuto a darne preventiva notizia all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea.In tale contesto, ove non sussistano i pregiudizi di cui alla norma citata, si ritiene che il condomino interessato possa a sue spese chiudere la terrazza con un gazebo asportabile, senza alcun coinvolgimento degli altri condòmini nella spesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©