IL SINGOLO INSTALLA IL GAZEBO A SUE SPESE
A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, il singolo condomino, nella sua proprietà individuale, può eseguire tutte le opere che non rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In tal caso, egli è tenuto a darne preventiva notizia all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea.In tale contesto, ove non sussistano i pregiudizi di cui alla norma citata, si ritiene che il condomino interessato possa a sue spese chiudere la terrazza con un gazebo asportabile, senza alcun coinvolgimento degli altri condòmini nella spesa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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