L'esperto rispondeResponsabilità

IL RENDICONTO POCO CHIARO TRA LE GRAVI IRREGOLARITÀ

La domanda

Il rendiconto del 2014 è stato approvato dopo il 30 giugno 2015 senza che l'assemblea condominiale avesse preso visione del registro di contabilità (articolo 1130-bis del Codice civile), non allegato all'avviso di convocazione e non presentato all'assemblea. Il registro di contabilità, da incrociare con il conto corrente condominiale, è da considerare elemento essenziale per l'approvazione del rendiconto? Come va considerata la delibera di approvazione? Valida, annullabile, modificabile per errori riscontrati (situazione di cassa incomprensibile, per presenza di attività con versamenti ordinari riportati dal preventivo e straordinari di competenza e passività con spese ordinarie sostenute e spese straordinarie sostenute di importo inferiore a quelle effettive, presenza di entrate con incassi effettivi e quote da incassare e di uscite con spese effettive e con avanzo lavori straordinari considerato come spesa, avanzo di lavori straordinari non riportato nella situazione patrimoniale eccetera) oppure nulla?

La convocazione assembleare, come previsto dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, non prevede che la stessa debba essere "corredata" dal rendiconto annuale. Invece, il rinnovato articolo 1130, n. 9, del Codice civile prevede che «l’amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali», e il successivo articolo 1130-bis prevede che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per 10 anni dalla data della relativa registrazione».Dalle norme citate emerge che, in sede di assemblea convocata anche per l’approvazione del rendiconto condominiale, i condòmini dovrebbero essere già preparati sugli argomenti da trattare.Infatti, nel caso in cui il rendiconto annuale, predisposto dall’amministratore, per errore non sia stato allegato alla relativa convocazione assembleare, è diritto del condomino, qualche giorno prima dell’assemblea, poter visionare tutta la documentazione contabile. Peraltro, nel caso prospettato, occorre fare presente che il “rendiconto periodico”, anche se oltre i 180 giorni, è stato comunque redatto dall’amministratore e approvato dal consesso condominiale. Il registro contabilità e il conto corrente condominiali sono necessari al fine di comprendere, da una loro lettura combinata, se vi sono irregolarità nella gestione finanziaria dell’amministratore di condominio. Sicché, in presenza di irregolarità fiscali o di inesattezze contabili (che si ripercuotono sulla ripartizione pro quota delle spese condominiali), resta salva la possibilità, qualora ve ne siano i presupposti, di impugnare – nel breve termine di 30 giorni - la delibera assembleare ex articolo 1137 del Codice civile.Altra cosa è, invece, la richiesta di revoca all’autorità giudiziaria in caso di “gravi irregolarità” fiscali poste in essere da parte dell’amministratore. Infatti, un rendiconto di gestione poco chiaro, superficiale e incompleto, come quello di cui si lamenta il lettore, potrebbe farsi rientrare nel concetto di “grave irregolarità”, con tutte le conseguenze previste dalla legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©