L'esperto rispondeResponsabilità

I TERMINI DI APPLICAZIONE DELLO «STAND STILL»

La domanda

In una gara cui ha partecipato la nostra società, è stata applicata una procedura che io ritengo piuttosto farraginosa e, a dir poco, antieconomica, per il ritardo che produce. Premesso che si parla dello stand still, è capitato che, alla verifica dei requisiti, dopo l’aggiudicazione definitiva, il vincitore è risultato privo dei requisiti fissati e, pertanto, è stato escluso. Con l’avvenuto avvicendamento del secondo al posto del primo e del terzo al posto del secondo, l’ufficio acquisti, che gestisce l’iter procedurale, ha fatto ripartire lo stand-still dal giorno dell’esclusione e del relativo avvicendamento.Io ritengo che sia una procedura irrituale, in quanto nessuno dei concorrenti nel primo stand still ha avanzato richiesta per la stessa procedura. Qual è il parere dell'esperto?

L’istituto cosiddetto dello stand still consiste nel divieto di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dichiarato definitivo, a seguito di gara d’appalto (lavori, servizi o forniture) a evidenza pubblica, prima che sia decorso il termine dilatorio di 35 giorni, stabilito dall’articolo 1, comma 10, del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Lo scopo della norma citata è quello di consentire a tutti gli altri concorrenti, che hanno presentato offerta, di attivare prontamente la tutela giurisdizionale, senza che sia compromessa la loro situazione sostanziale ad aspirare alla sottoscrizione del contratto, ove siano accertati vizi di legittimità della procedura di gara in sede giurisdizionale. Una volta constatata l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ex articolo 79, comma 5, lettera a, del Codice citato, decorre da quella data (e non dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva diventi efficace, a seguito del controllo della documentazione dell'aggiudicatario) il termine dilatorio di 35 giorni per la conclusione del contratto, a norma dell'articolo 11, decimo comma. Ne consegue che la procedura amministrativa, posta in essere nella fattispecie rappresentata dal lettore, è del tutto superflua. Infatti, per i due soggetti (secondo e terzo nella graduatoria di gara) era tutelata la possibilità di far valere eventuali lesioni dei loro interessi nell’ambito dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, durante i quali vigeva la sospensione dei termini, concessi dalla norma, prima di poter stipulare il contratto. Una volta trascorsi i 35 giorni, l’azione giurisdizionale non è più proponibile, proprio per dare certezza agli atti amministrativi.

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