L'esperto rispondeResponsabilità

ESECUTIVITÀ SOSPESA, IMPOSTA COMUNQUE DOVUTA

La domanda

Per una sentenza, la cui esecutività viene sospesa in fase di appello, si paga comunque la tassa di registro?

In base all’articolo 37 del Dpr 131/1986 (Tur, testo unico imposta di registro), gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, nonché le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo, ex articolo 77 dello stesso Tur, all'ufficio che ha riscosso l'imposta.Dal testo dell’articolo 77 si evince, quindi, che la sentenza va registrata anche se non è ancora passata in giudicata, e a prescindere dalla relativa esecutività o meno. Per quanto attiene alla modalità di tassazione, la sentenza, una volta emessa dev'essere registrata in base all’articolo 8, tariffa, parte I.Se la sentenza è impugnata, anche quelle dei gradi successivi vanno registrate, e si verificherà un rimborso o un conguaglio a seconda dell’esito del giudizio contenuto nella sentenza passata in giudicato.

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