L'esperto rispondeResponsabilità

C'È VINCOLO SOLIDALE ANCHE VERSO IL SUPERCONDOMINIO

La domanda

Ho acquistato un immobile in un comprensorio nel quale esistono un condominio e un supercondominio (di cui io non ero a conoscenza). Al momento del rogito, l'amministratore ha inviato lo svincolo che mi esonerava a pagamenti pregressi. Ora mi hanno mandato un conguaglio da pagare per il supercondominio, in cui si comprendono le rate ordinarie dovute dai vecchi proprietari, oltre ai conguagli (che so essere a mio carico). Sono obbligata a pagare le rate ordinarie del periodo precedente al mio acquisto o posso fare presente all'amministratore che, al momento dello svincolo, doveva esigere anche il dovuto del supercondominio?

L’articolo 1117-bis del Codice civile stabilisce che la disciplina del condominio si applica anche al supercondominio. E l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente».Nel caso di specie, pertanto, il nuovo condomino è vincolato solidalmente con il vecchio proprietario nei confronti del supercondominio per gli oneri relativi agli ultimi due anni, anche se precedenti all’acquisto dell’unità immobiliare, e salva la possibilità di rivalersi poi sul venditore per la parte precedente il passaggio di proprietà. Si fa presente, inoltre, che il quinto comma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». È, pertanto, molto importante procedere quanto prima a questo adempimento, per limitare temporalmente il vincolo di solidarietà.

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