L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE A RISCHIO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

La domanda

Il nostro condominio ha l'esercizio dall'1 giugno al 31 maggio di ogni anno. A seguito di un controllo sul conto corrente condominiale, il 22 settembre 2014 ho rilevato un bonifico di una somma rilevante, fatto dall'amministratore a proprio favore, giustificandolo come un prelievo per avere durante l'esercizio precedente anticipato delle spese da una propria cassa personale, per mancanza di liquidità condominiale. Malgrado ripetute richieste di produrre sia le fatture pagate, sia gli addebiti subiti, non ha mai dato alcuna giustificazione: chiedo se posso esperire la conciliazione oppure se si debba citare di fronte al giudice direttamente o - addirittura - se sia necessario procedere con una denucia per appropriazione indebita.

Nel caso in cui l'anticipazione sia stata fatta a mezzo versamento sul conto corrente del condominio dal conto corrente personale dell'amministratore, se ne dovrà trovare traccia.Nel caso in cui, invece, l'amministratore abbia pagato direttamente i fornitori del condominio, occorrerà che vengano esibite le fatture pagate e copia del bonifico proveniente dal conto corrente personale.Il lettore potrebbe chiedere di esaminare tutti i documenti. In quell'occasione potrà visionare le fatture, ma difficilmente potrà accertarsi da dove è stato effettuato il pagamento.Neppure potrebbe richiedere copia del Registro di contabilità, posto che lo stesso è obbligatorio solo dal 18 giugno 2013.Pertanto, nel caso in cui il lettore abbia già fatto formale richiesta a mezzo lettera raccomandata (oppure a mezzo posta elettronica certificata) per avere giustificazione dell'accaduto e nulla abbia ricevuto, potrebbe inizialmente chiedere la revoca dell'amministratore. In caso di revoca (se ancora non avrà prodotto nulla), il nuovo amministratore potrà fare tutte le indagini del caso ed, eventualmente, chiedere la restituzione di quanto prelevatosi. All'esito, potrà valutare se procedere anche penalmente.Se ritiene, il condominio può chiamarlo dinnanzi ad un ente di mediazione. Va però precisato che la procedura non è obbligatoria se si intende richiedere la revoca.

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