L'esperto rispondeResponsabilità

IL CODICE DETTA LEGGE IN TEMA DI TABELLE

La domanda

Nel mio condominio è stata deliberata la revisione dei millesimi e per questo è stato scelto (con delibera) un professionista. Il discorso, appena iniziato, si è subito interrotto: alcuni condomini si oppongono duramente ai criteri proposti dall'architetto incaricato perchè sostengono che l'unica fonte per "ridisegnare" i millesimi sia la circolare del ministero dei Lavori pubblici del 6 marzo 1966 n.12480. È possibile questo? Un conto è un riferimento per consuetudine o per mancanza di altre fonti, un conto è l'obbligo.

La normativa di riferimento per le tabelle millesimali è contenuta nel Codice civile, il quale all'articolo 1118, comma 1, prevede che «Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene». A sua volta, l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al primo comma, ripete il concetto di proporzionalità, mentre al comma 2 precisa che: «Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».Non esistono altri riferimenti normativi, posto che la circolare non ha tale valore. Infatti, le circolari amministrative, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori, sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo pertanto fonte di diritti a favore di terzi, né di obblighi a carico dell'amministrazione (Cassazione civile, 25 marzo 1983, n. 2092).

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