EDICOLA FUNERARIA ABUSIVA SANABILE SOLO IN PARTE
L'edificazione di un’opera sprovvista del permesso di costruire comporta l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative. L’unico rimedio è offerto dall’articolo 36 del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia, che prevede l’accertamento di conformità in sanatoria, ossia la possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria a condizione, però, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Si deve trattare, perciò, di un abuso formale, nel senso che poteva essere conseguito il permesso che non è stato richiesto, non di un abuso sostanziale, in contrasto cioè con le prescrizioni dello strumento urbanistico e come tale soggetto al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di parziale contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico ed a condizione che il comune non abbia ancora iniziato il procedimento sanzionatorio, si potrebbe ipotizzare una preventiva demolizione della parte in contrasto e successiva regolarizzazione della parte conforme, come previsto nel caso di demolizione di abusi nelle aree vincolate dall’articolo 181 del Dlg 42/2004, il quale stabilisce, però, espressamente l’estinzione del reato, problema che rimane invece aperto nel caso di eventuale accertamento della demolizione spontanea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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