L'esperto rispondeResponsabilità

LA LIBERTÀ DI VOTO DEL DELEGATO IN ASSEMBLEA

La domanda

L'amministratrice del condominio dove abito ha precisato, in assemblea, che la delega per conferire ad altro condomino la rappresentanza in tale sede può avere anche solo validità "fisica" (testualmente) per il raggiungimento del quorum che la rende valida, ma che il delegante può anche "votare" diversamente rispetto al delegato che sceglie, apponendo sulla convocazione "no" o "sì" a lato di ciascuna delle voci che compongono l'ordine del giorno.È così? Ciò, anche se sulla delega in calce alla convocazione si legge che si conferisce la rappresentanza "con ampi poteri e facoltà di delibera, accettandone sin d'ora tutto l'operato senza alcuna riserva".

La legge dispone che la volontà collegiale, ossia il deliberato assembleare, si formi all'esito di una riunione. Ebbene, la riunione ha un senso se a ciascun partecipante è data la concreta possibilità di influenzare, con i propri argomenti, il voto altrui.Perciò occorre ritenere che le indicazioni di voto impartite al delegato non inficino la validità del voto espresso da quest'ultimo in senso difforme. Se le indicazioni di voto fossero vincolanti, infatti, il delegato diventerebbe un mero strumento di trasmissione di una altrui volontà predeterminata (cosiddetto nuncius) e il delegante esprimerebbe il suo voto "per corrispondenza" in aperto contrasto, lo si ripete, con la norma che impone che le deliberazioni dell'organo collegiale si assumono nel contesto di una riunione.

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