L'ACCESSIBILITÀ ALLE PISCINE NEGLI HOTEL DELL'EMILIA
La delibera n. 1092/2005 della Giunta regionale dell’Emilia Romagna disciplina gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione di piscine che si applicano ai nuovi impianti e a quelli oggetto di ristrutturazione o ampliamento. Nel classificare le piscine, sono prese in considerazione le piscine ad uso collettivo, ossia inserite in strutture già adibite ad attività, accessibili ai soli ospiti o clienti, quali attività ricettive turistiche riservate a frequentatori e bagnanti. Relativamente ai servizi per frequentatori, per le piscine ad uso collettivo sono dettate disposizioni tecniche per i bagni e le docce, affermandosi che resta fermo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, senza prevedere deroghe. Nella sezione servizi si specifica, però, che nelle strutture alberghiere, nelle quali l’accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi né servizi igienici all’interno della sezione vasche.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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