L'esperto rispondeResponsabilità

IL RIPARTO SPESE RIGUARDA SOLO I PROPRIETARI

La domanda

L'omessa ripartizione nel rendiconto di alcune spese della tabella A (assicurazione, compenso amministratore, postali) al 50% tra proprietari e inquilini, approvate in precedenza dall'assemblea, può costituire grave irregolarità ai sensi dell'articolo 1129, comma 12 n. 2 del Codice civile?

Innanzitutto, è bene ricordare che, anche per le spese a carico dei conduttori, l'amministratore può agire solo nei confronti dei locatori-proprietari, che sono gli unici soggetti obbligati nei confronti del condominio. È noto che, di fatto, spesso il conduttore, per semplicità, provvede direttamente al pagamento dei contributi condominiali che - sulla base del contratto di locazione - gravano su di lui e che gli amministratori - generalmente sulla base delle indicazioni dei locatori - predispongono due distinti "bollettini" per gli appartamenti locati. Ad ogni modo, se il conduttore non provvede al pagamento, l'amministratore richiederà formalmente l'adempimento al proprietario-locatore e quest'ultimo adotterà le iniziative che ritiene opportune nei confronti del suo conduttore. In nessun caso, poi, il riparto delle spese tra locatore e conduttore predisposto dall'amministratore impegna l'uno o l'altro ad attenervisi. Il conduttore, per esempio, potrebbe rifiutarsi di pagare direttamente al condominio e chiedere conto al locatore degli oneri condominiali che gli si vogliono addebitare.Per altro verso, si deve osservare che non è affatto detto che le spese di amministrazione e assicurazione debbano gravare per la metà sul conduttore. Al contrario, la giurisprudenza si è espressa nel senso di addebitare il compenso dell'amministratore - al pari delle altre spese di amministrazione (come quelle postali) - per intero al locatore-proprietario, salvo patto contrario (da ultimo, Cassazione, sezione III, 8 luglio 2014, n. 15482). Lo stesso si può ripetere per i premi assicurativi (Tribunale di Roma, 13 luglio 1992). In conclusione, non pare che nel caso esposto dal lettore l'amministratore abbia commesso una grave irregolarità, sia perché la ripartizione tra locatore e conduttore non rientra negli specifici compiti dell'amministratore e, ove dallo stesso eseguita, non impegna le parti, sia perché, nel caso di specie, non c'è da effettuare alcuna ripartizione, trattandosi di spese a carico del locatore-proprietario, salvo patto contrario.

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