L'esperto rispondeResponsabilità

DAL GIUDICE IL RIMEDIO ALLE «GRAVI IRREGOLARITÀ»

La domanda

Abbiamo due problemi con l'amministratore del nostro condominio:1) per anni, ha sempre pagato in ritardo il gestore comunale per il servizio di riscaldamento, sebbene il conto bancario del nostro condominio avesse fondi sufficienti. Sono così maturate migliaia di euro di interessi di mora. Noi inquilini ne eravamo all'oscuro e senza accorgercene, la mora, occultata dentro varie spese condominiali, è stata fatta pagare a noi.Adesso, scoperta la sua negligenza, l'amministratore rifiuta di rimborsare la mora al condominio.2) Per anni, l'amministratore ha prelevato, senza autorizzazione, somme dal conto bancario del nostro condominio per pagare le spese di altri condomini da lui amministrati. Ha poi però sempre, pare, restituito quelle somme al nostro conto, ma solo dopo vari mesi.È stata violata la legge? Che si può fare?

Il rapporto tra l'amministratore e il condominio è regolato secondo le norme del contratto di mandato. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato la nomina dell’amministratore, tra il condominio e l’amministratore medesimo si instaura un rapporto di fiducia che viene regolato dalla legge come un contratto di mandato, secondo il quale una parte (l’amministratore/mandatario) si impegna a svolgere i propri compiti diligentemente in favore dell’altra parte (condominio/mandante), diversamente risponde nei confronti del mandante stesso.Al riguardo, il Codice civile prevede una serie di obblighi e doveri ai quali l’amministratore deve attenersi, sia nella fase della nascita del rapporto (come ad esempio, l’obbligo di specificare il proprio compenso all’atto della nomina) e sia nel corso del suo incarico. La cattiva o, comunque, non corretta esecuzione del mandato può esporre l'amministratore a delle conseguenze negative. In primo luogo, l'assemblea dei condomini potrà sempre revocarne l'incarico. In particolari casi, la revoca potrà essere richiesta anche da uno solo dei condomini con ricorso al Giudice. In ogni caso, se dalla cattiva esecuzione dell'incarico derivano dei danni per il condominio, l'amministratore potrà essere chiamato a risarcirli.I casi in cui la legge consente al singolo condomino di rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria, al fine di ottenere la revoca dell’incarico dell’amministratore, sono previsti dal comma 11 del novellato articolo 1129 del Codice civile e riguardano le “gravi irregolarità”. Comunque, è bene precisare che l’elencazione dei casi di “gravi irregolarità” inserita nel comma 11 dell’articolo 1129 non è tassativa, ma esemplificativa. Ciò sta ad indicare che possono essere previste ulteriori e diverse ipotesi di gravi irregolarità fiscali.Sicché, a parere di chi scrive, salva sempre la possibile rilevanza penale del comportamento dell’amministratore, l’aver «pagato in ritardo il gestore comunale per il servizio di riscaldamento, sebbene il conto corrente bancario avesse fondi sufficienti....(creando, così, migliaia di euro di interessi di mora)» e l’aver «prelevato, senza autorizzazione, somme dal conto bancario del condominio per pagare le spese di altri condomini» sono comportamenti che possono farsi rientrare nel novero delle “gravi irregolarità”. Ciò comporta che la revoca dell’amministratore può, anche, essere disposta dall’Autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino.Inoltre, sempre che l’amministratore non riesca a provare che ha eseguito correttamente il proprio incarico e che il danno (ossia gli interessi di mora maturati a seguito del ritardato pagamento al gestore comunale per il servizio di riscaldamento) non è imputabile al suo comportamento, dovrà anche rispondere personalmente del danno causato al condominio e condannato, pertanto, alla restituzione di quanto ingiustamente corrisposto dal condominio stesso a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento.

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