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TRASPORTO AEREO: 36 MESI PER I CONTRATTI A TERMINE

La domanda

Sono un lavoratore in forza ad una società di gestione, operante nel trasporto aereo.Il mio primo contratto risale al 2011 (da "stagionale"); negli anni 2012 e 2013 mi sono stati offerti contratti di durata massima di 6 mesi, o anche inferiori (ex articolo 2, Dlgs 368/01), lasciandomi e riprendendomi all'occorrenza.Nel 2014, l'azienda ha aderito al meccanismo delle 5 proroghe in 36 mesi, per cui mi trovo attualmente con un contratto stipulato ai sensi dell'articolo 1, Dlgs 368/01, già prorogato 3 volte, e una presenza in azienda continuativa, allo stato attuale, di 19mesi consecutivi. Con il vecchio sistema legislativo, superati i 12 mesi credo che sarei dovuto esser assunto a tempo indeterminato. Col nuovo regime, invece, esaurite le 5 proroghe, l'azienda ha l'obbligo di assumermi a tempo indeterminato?

Il nuovo regime introdotto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che peraltro fa salvo quanto previsto dall’articolo 2 (che riguarda proprio i contratti a termine nel settore del trasporto aereo) del Dlgs 368/2001 fino al 31 dicembre 2016, dispone che – fatta salva una diversa previsione del contratto collettivo - la durata massima di tutti i contratti a termine – per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. Il superamento del limite di legge o di contratto collettivo o la stipulazione della sesta proroga comportano la conversione del contratto a tempo indeterminato. Fino ad allora il datore non è obbligato a trasformare il rapporto che scade alla data indicata dalle parti.

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