L'ESONERO PER IL PENSIONATO DIPENDENTE DELLA COOP
Se con l’associazione alla cooperativa è stato anche stipulato un contratto di lavoro subordinato e il soggetto in questione non ha avuto altri rapporti subordinati “stabili” nei 6 mesi precedenti (in particolare con le altre due società) deve ritenersi che, alle condizioni sopra esposte, l’esonero possa essere richiesto. Come precisato dall’Inps nella circolare 29 gennaio 2015, n. 17, l’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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