L'EREDITÀ ALLA BADANTE CON L'OCCHIO ALLA LEGITTIMA
Il quesito, molto generico, del lettore, costringe ad un excursus sulle norme in tema della "successione dei legittimari", cioè su quelle che identificano i soggetti che, vistisi trascurati dal testatore, hanno legale diritto a pretendere almeno una parte dell'asse ereditario (inferiore comunque a quella che sarebbe loro spettata in mancanza di testamento).Si tratta degli articoli 536, 537, 538, 540, 542 e 544 del Codice civile.L'articolo 536 chiarisce che i soggetti in oggetto sono soltanto i figli (o, per rappresentazione, i loro discendenti in linea retta), il coniuge, gli ascendenti legittimi (con ciò chiarendosi espressamente che, contrariamente a quanto molti lettori mostrano di credere, i fratelli non sono legittimari).La casistica è articolata, e così semplificabile (tra parentesi, l'ovvia quota "disponibile", cioè quella di cui il testatore può disporre senza tema che i legittimari possano "toccarla") :- solo un figlio: metà del patrimonio (disponibile 1/2);- un figlio e coniuge: un terzo "riservato" al figlio ed un terzo al coniuge (disponibile 1/3);- più figli: complessivamente 2/3 del patrimonio (disponibile 1/3);- più figli e coniuge: un quarto riservato al coniuge, metà riservata, complessivamente, ai figli (disponibile 1/4);- solo coniuge: metà (disponibile 1/2);- (in mancanza di figli e discendenti in linea retta) coniuge ed ascendenti: coniuge 1/2, ascendenti 1/4 (diviso a metà tra linea paterna e linea materna) (disponibile 1/4);- (in mancanza di figli, discendenti in linea retta e coniuge) ascendenti: un terzo (diviso a metà tra linea paterna e linea materna), (disponibile 2/3).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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