GAS, LUCE, ACQUA: I RECLAMI SOSPENDONO IL PAGAMENTO
Di norma, nei rapporti tra utenti e società fornitrici di luce, acqua e gas, la presentazione di un reclamo da parte dell’utente a seguito di un disservizio sospende i termini per il pagamento dei relativi importi eventualmente dovuti a titolo di sanzione o morosità. Nel caso specifico dell’erogazione del gas, l’Autorità garante prevede, poi, che le risposte scritte e motivate ai reclami presentati da singoli utenti debbano pervenire entro 40 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto (vedi Delibera Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. Arg/com 164/08). Se, trascorso tale termine, il cliente non riceve una risposta, può inoltrare una segnalazione allo Sportello per il consumatore di energia costituito presso la stessa Autorità. Presso il medesimo Sportello è attivo anche un call center (al numero verde 800.166.654), a cui è possibile rivolgersi anche per ricevere informazioni od assistenza nella gestione e risposta ai reclami.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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