L'esperto rispondeResponsabilità

I RISCHI PER CHI TACE LE DIFFORMITÀ NEL ROGITO

La domanda

Al momento della stipula di una compravendita immobiliare, il venditore fornisce al notaio una planimetria catastale che dovrà essere allegata all'atto stesso e con dichiarazione da parte dell'acquirente che ne ha preso visione e che la stessa corrisponde allo stato attuale, mentre il venditore dichiara espressamente che dall'ultima concessione edilizia non sono stati eseguiti interventi edilizi senza specifica autorizzazione ed in particolare che non sono stati commessi abusi edilizi.È possibile che i contraenti si mettano d'accordo e soprassiedano a lievi modifiche interne, quali spostamenti di divisori o eliminazione di un divisorio e creazione di un vano unico, ad esempio cucina soggiorno prima separati?A quali sanzioni, se ci sono, vanno incontro ciascuno per le proprie responsabilità per dichiararazioni infedeli? L'atto rimane valido? Una delle due parti potrebbe fare opposizione successivamente alla stipula?

Il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l’obbligo, corrente dal primo luglio 2010, di verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima della stipula del rogito.Ciò avviene, come descritto dal lettore, tramite l’allegazione all’atto di compravendita della planimetria catastale aggiornata, riportante lo stato di fatto attuale dell’immobile, corredata delle dichiarazioni conformi di acquirente e venditore.L’assenza di tali requisiti comporta la nullità dell’atto di stipula, con conseguente obbligo di restituzione del bene e del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni cagionati dalla parte inadempiente.Sul punto è poi intervenuta la circolare dell’agenzia del Territorio, numero 2 del 2010, che specifica quali sono le variazioni che non hanno rilevanza catastale e che non comportano la modifica della planimetria catastale: tra quelle indicate specificamente risultano lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.Le variazioni indicate dal lettore, pertanto, andando ad alterare il numero dei vani dell’immobile, costituiscono difformità catastale che, se non regolarizzata al momento della stipula del rogito, determina le conseguenze sopra indicate.

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