L'esperto rispondeResponsabilità

ASTE: IL PERITO ESTIMATORE RISPONDE PER COLPA GRAVE

La domanda

Nel 2002 ho acquistato un immobile all'asta, una casa a schiera identificata con la dicitura "2a".Ora mi viene recapitata dal comune una lettera nella quale vengo informato che il portico della mia unità immobiliare è stato coperto dal precedente proprietario con un intervento abusivo. Dalla perizia del tecnico incaricato dal tribunale al momento dell'asta, non erano emersi abusi edilizi. Ora, vorrei capire se il tecnico che a suo tempo ha fatto la perizia è responsabile di quanto indicato nella perizia, e se con un'azione legale posso rivalermi su di lui per le spese che andrò a sostenere per la multa/sanatoria.

Il perito nominato nell’ambito di una procedura giudiziaria relativa alla stima e successiva vendita forzosa di un immobile ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a seguito della propria inadempiente condotta quando abbia agito con colpa grave e da ciò sia derivato in maniera diretta un danno ad un soggetto terzo, in particolare al successivo acquirente dell’immobile, mentre non è responsabile dell’errata descrizione dell’immobile pignorato quando il danneggiato dispone degli elementi per individuare l’effettiva consistenza e stato di fatto dell’immobile.Nel caso in questione, andrà pertanto verificato da un tecnico competente se il rilevo compiuto dal perito fosse facilmente contestabile dalla parte e presentasse un grado di elevata complessità tecnica: in assenza dei requisiti sopra evidenziati non pare proponibile un’azione risarcitoria nei confronti del consulente, anche in considerazione del notevole arco di tempo fino ad oggi trascorso e della presumibile prescrizione della relativa azione.

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