ASTE: IL PERITO ESTIMATORE RISPONDE PER COLPA GRAVE
Il perito nominato nell’ambito di una procedura giudiziaria relativa alla stima e successiva vendita forzosa di un immobile ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a seguito della propria inadempiente condotta quando abbia agito con colpa grave e da ciò sia derivato in maniera diretta un danno ad un soggetto terzo, in particolare al successivo acquirente dell’immobile, mentre non è responsabile dell’errata descrizione dell’immobile pignorato quando il danneggiato dispone degli elementi per individuare l’effettiva consistenza e stato di fatto dell’immobile.Nel caso in questione, andrà pertanto verificato da un tecnico competente se il rilevo compiuto dal perito fosse facilmente contestabile dalla parte e presentasse un grado di elevata complessità tecnica: in assenza dei requisiti sopra evidenziati non pare proponibile un’azione risarcitoria nei confronti del consulente, anche in considerazione del notevole arco di tempo fino ad oggi trascorso e della presumibile prescrizione della relativa azione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo