L'esperto rispondeResponsabilità

UN IMPORTO «ADEGUATO» PER FRUIRE DELL'ASCENSORE

La domanda

Nell'immobile nel quale mia figlia ha acquistato un appartamento, l'utilizzo dell'ascensore è consentito solo ai condòmini che a suo tempo avevano partecipato all'installazione. Vorremmo chiedere di poter fruire del servizio pagando quanto dovuto: quali sono i criteri per quantificare la somma?

Mentre gli impianti di ascensore esistenti sin dalla costituzione del condominio sono presunti comuni, gli impianti installati dopo la costituzione del condominio sono di proprietà dei soli proprietari che hanno sostenuto le spese di installazione.L’articolo 1121, ultimo comma, del Codice civile consente ai condòmini – e ai loro eredi o aventi causa – di non partecipare alle spese di installazione, salva la loro partecipazione, in qualunque tempo, ai vantaggi del nuovo impianto «contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera». In tal caso, i condòmini interessati sono tenuti a rimborsare le spese di installazione e le spese straordinarie dell’impianto, tenendo conto che l’importo originario delle spese dev'essere ragguagliato al valore attuale della moneta. Tale importo potrà essere ridotto solo se le condizioni attuali dell’ascensore sono degradate.

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