L'esperto rispondeResponsabilità

LA MAGGIORANZA PER LOCARE L'EX ALLOGGIO DEL PORTIERE

La domanda

Ho dubbi sul mutamento d'uso di una stanza facente parte dell'ex abitazione del portiere, richiesta da un condomino in affitto a uso magazzino. Nel caso fosse possibile la locazione, è sufficiente in assemblea la maggioranza semplice? L'assemblea, costituitasi con 770 millesimi di proprietà, ha di fatto deliberato il cambio della destinazione d'uso dei locali e il relativo contratto di locazione con 450 millesimi, per una durata contrattuale di quattro anni, senza esplicito rinnovo. Nel caso descritto, la delibera è nulla, o annullabile?

Salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, e salvo esame della fattispecie in concreto, per la locazione di una parte comune è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma terzo, del Codice civile: 333 millesimi e maggioranza degli intervenuti. Sotto questo profilo, la delibera cui si riferisce il lettore sembra legittima (salva verifica della maggioranza delle teste, cioè degli intervenuti). Si veda, in questo senso, tra le altre, Cassazione 22 ottobre 1998, n, 10446, secondo cui «la conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale (ma il principio vale anche per la locazione di una stanza, nde) è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire la finalità del miglior godimento delle cose comuni anche attraverso l’accrescimento dell’utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto)». Si tenga presente che per la giurisprudenza, «la soppressione del servizio di portierato, (circostanza che nel caso del lettore dovrebbe già essere intervenuta, nde), approvata con la maggioranza per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, comporta anche il venire meno del vincolo di destinazione dei locali comuni adibiti ad alloggio del portiere» (Cassazione, 27 gennaio 1996, n. 642).Per la Suprema corte – sentenza 17 giugno 1997, n. 5400 - solo in assenza di una precedente deliberazione per la soppressione del rapporto di portierato e in presenza di una clausola del regolamento condominiale contrattuale che destini il bene comune ad alloggio del portiere, per il cambio di destinazione d’uso sarebbe necessaria una deliberazione assunta, in seconda convocazione, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del Codice civile (666 millesimi e la maggioranza degli intervenuti).In ogni caso, la violazione dei quorum assembleari comporta la mera annullabilità della delibera – da far valere entro trenta giorni dall’assemblea da parte dei presenti dissenzienti (o astenuti) o dal ricevimento del verbale per gli assenti, a norma dell’articolo 1137, comma 2, del Codice civile - e non la nullità (Cassazione, sezioni unite, 7 marzo 2005, n. 4806).

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