L'esperto rispondeResponsabilità

FIGLI FISCALMENTE A CARICO SENZA LIMITI DI ETÀ

La domanda

Nella risposta al quesito 1761 pubblicato sull'Esperto risponde del 18 maggio 2015,, dal titolo «Diritti/doveri dei figli maggiorenni in famiglia», si parla di «...contributo al mantenimento dei figli anche fino al 26° anno di età (coincidente con il termine posto dalle norme fiscali per i figli a carico)». Ma a me risulta che l’attuale normativa fiscale non prevede un limite di età per i figli a carico. Ho ragione?

L’inciso evidenziato dal lettore voleva essere un richiamo storico all'evoluzione giurisprudenziale in materia, ma evidentemente la formulazione non è risultata chiara. In effetti, oggi non sussiste un limite d’età per tenere un figlio fiscalmente a carico; il ventiseiesimo anno può rilevare ad esempio in ambito previdenziale, ma in passato era preso in considerazione anche dai giudici della famiglia.Per i figli di genitori non (più) sposati o conviventi, esiste un momento in cui il dovere di un genitore di versare il contributo al mantenimento, sulla base della normativa prevista dagli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile, cessa; da quel momento in avanti ogni figlio può rivolgersi a entrambi i genitori con una richiesta di alimenti sulla base della normativa prevista dagli articoli 433 e seguenti del Codice civile, nel caso si venga a trovare (anche dopo un periodo di autosufficienza) in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.Ai giudici, quindi, può essere chiesto di stabilire se il figlio maggiorenne può essere considerato autosufficiente o se sussistono altri elementi capaci di far venire meno il diritto/dovere al contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio dei genitori, o nel caso di analoghi provvedimenti per i figli nati fuori dal matrimonio. In tali casi, un provvedimento in linea con la giurisprudenza recente affronterà la situazione nel merito, secondo i principi già delineati nella risposta al quesito 1761, e non si limiterà a recepire il dato oggettivo dell’età del figlio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©