L'esperto rispondeResponsabilità

AMMORTAMENTO SENZA «SALTI» DI ESERCIZI

La domanda

Per non chiudere in perdita il bilancio di una Srl, si vorrebbe rinunciare agli ammortamenti. Se ciò è possibile, si perdono anche le quote degli anni successivi? Inoltre, tali quote di ammortamenti vanno annotate ugualmente nel libro dei cespiti ammortizzabili e, se sì, in che modo? E in prima nota come deve avvenire la registrazione?

L’ammortamento non può essere azzerato in un esercizio per poi essere ripristinato nell’esercizio successivo, al solo fine di evitare che il bilancio vada in perdita. Quello che viene indicato nel quesito è un comportamento da evitare, in quanto rischierebbe di rendere il bilancio non veritiero.La voce “ammortamenti”, nel conto economico, rappresenta il costo di competenza relativo ai beni strumentali aventi utilità pluriennale. Proprio in ragione dell’utilità pluriennale, il costo di tali bene dev'essere sistematicamente ripartito in funzione della vita utile dei beni stessi, determinato sulla base del valore di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, e in ragione della efficienza di tale bene.Una volta determinato un piano di ammortamento, vale a dire una volta individuato il numero di esercizi in cui il bene sarà “utile”, determinando altresì la quota di costo da imputare sistematicamente a ciascun esercizio di futura utilità, il piano di ammortamento non può subire modifiche.Il principio contabile Oic 29 stabilisce, però, la possibilità che i piani di ammortamento possano subire modifiche in ragione di cambiamenti nella vita utile del bene, oppure in ragione di prospettive differenti. Simili modifiche influenzano il piano di ammortamento, che dovrà essere rideterminato o, in casi di eliminazione dei beni dal processo produttivo, interamente azzerato. Si ribadisce, alla luce di quanto esposto, che non è possibile eliminare interamente in un esercizio gli ammortamenti per poi ripristinarli l’anno successivo, in quanto si concretizzerebbe una politica contabile e di bilancio in contrasto con la normativa.

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