SUL CAMBIO DI DESTINAZIONE L'OSTACOLO-REGOLAMENTO
Il cambio di destinazione d’uso di una unità immobiliare in condominio rientra nella libera disponibilità del singolo proprietario e può incontrare limitazioni solo nel regolamento contrattuale o in un contratto o in norme generali di legge che, nella specie, non sembrano ricorrere posto che il Comune ha già rilasciato l’autorizzazione amministrativa.E, dunque, a norma dell’articolo 1122 del Codice civile, il condomino può dar corso al cambio di destinazione, salvo il diritto degli altri condomini di impedire la modifica, se il cambio di destinazione rechi danno alle parti comuni o determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio.Per l’articolo 1122, ultimo comma, Codice civile, il condomino deve comunque dare preventiva notizia del cambio d’uso all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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