QUANDO AL LICENZIAMENTO SEGUE LA CONCILIAZIONE
La comunicazione in oggetto va effettuata solo nei casi in cui il datore di lavoro ha proposto al lavoratore l’offerta di conciliazione: questo aspetto è stato precisato dalla nota del ministero del Lavoro n. 3845/2015, che ha mutato le istruzioni fornite con la precedete nota in materia (n. 2788/2015). Si ricorda, in proposito, che l’istituto conciliativo in esame è applicabile ad ogni licenziamento avente come destinatari i lavoratori in capo ai quali si applica il contratto a tutele crescenti, quindi, ai sensi del Dlgs 23/2015: assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; lavoratori a tempo determinato stabilizzati e apprendisti confermati in servizio al termine del periodo di formazione, sempre dalla medesima data. A questi si aggiungono i lavoratori in forza presso datori di lavoro che - sempre a partire dalla stessa data - sforano il limite dei 15 dipendenti (individuato ai sensi dell’articolo 18, della legge 300/70). L’obiettivo del legislatore è, appunto, quello di valutare l’utilizzo del nuovo istituto e le somme ad esso collegato, anche ai fini della spesa, poiché detti importi conciliativi sono esenti da tassazione e contribuzione (il Dlgs 23/2015 stanzia una dote ad hoc).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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