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QUANDO AL LICENZIAMENTO SEGUE LA CONCILIAZIONE

La domanda

Il Dlgs 23/2015 ha introdotto, all'articolo 6, comma 3, un ulteriore obbligo comunicativo a carico del datore di lavoro relativo all'offerta facoltativa di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore.Le modalità di comunicazione sono state rese note dal ministero del Lavoro con nota 2788, del 27 maggio 2015.Si chiede se questa comunicazione sia da effettuarsi in riferimento all'esito della conciliazione e, quindi, solo qualora l'offerta sia stata proposta al lavoratore, ovvero in ogni caso di licenziamento.

La comunicazione in oggetto va effettuata solo nei casi in cui il datore di lavoro ha proposto al lavoratore l’offerta di conciliazione: questo aspetto è stato precisato dalla nota del ministero del Lavoro n. 3845/2015, che ha mutato le istruzioni fornite con la precedete nota in materia (n. 2788/2015). Si ricorda, in proposito, che l’istituto conciliativo in esame è applicabile ad ogni licenziamento avente come destinatari i lavoratori in capo ai quali si applica il contratto a tutele crescenti, quindi, ai sensi del Dlgs 23/2015: assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; lavoratori a tempo determinato stabilizzati e apprendisti confermati in servizio al termine del periodo di formazione, sempre dalla medesima data. A questi si aggiungono i lavoratori in forza presso datori di lavoro che - sempre a partire dalla stessa data - sforano il limite dei 15 dipendenti (individuato ai sensi dell’articolo 18, della legge 300/70). L’obiettivo del legislatore è, appunto, quello di valutare l’utilizzo del nuovo istituto e le somme ad esso collegato, anche ai fini della spesa, poiché detti importi conciliativi sono esenti da tassazione e contribuzione (il Dlgs 23/2015 stanzia una dote ad hoc).

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