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SERVITÙ DI PANORAMA SE C'È L'ATTO NOTARILE

La domanda

Il mio vicino ha acquistato dal nostro stesso costruttore una villa con giardino. Il suo rogito notarile prevede: «Gli acquirenti si obbligano a non impiantare nel vialetto di accesso alla parte bassa del lotto e nella zona contigua allo stesso vialetto alberature di alto fusto che possano pregiudicare la veduta panoramica sul porto» del lotto contiguo (il mio), «intendendosi tale vincolo limitato alla sola area appositamente indicata e segnata in rosso nella planimetria delle sistemazioni esterne». Da qualche tempo, la vista sul porto dalla nostra villa è fortemente pregiudicata da un folto gruppo di palme, collocate nell'area vietata del vialetto del vicino, e notevolmente cresciute negli anni. Il vicino ha ignorato le nostre garbate doglianze verbali. La formula contenuta nel rogito del vicino costituisce una servitù di veduta a nostro favore, tale da consentirci di intraprendere un'azione legale per ottenere il ripristino della veduta?

Di norma, non sussiste un generale diritto a ottenere la potatura della vegetazione del vicino, per il semplice fatto che essa ostacola il godimento del panorama: per ottenere un simile intervento sulla vegetazione ipersviluppata, infatti, è necessario che sussista una vera e propria “servitù” a favore del proprietario del fondo cosiddetto dominante. Tale servitù, detta anche "di veduta", può essere definita come il diritto del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare, prima d'una certa distanza, ostacoli di sorta (articolo 907 del Codice civile). Quando tale diritto di veduta non si limita al semplice “guardare” nel fondo del vicino, ma si sostanzia nel diritto di guardare verso l'infinito, di godere del panorama, appunto, è allora possibile parlare di vera e propria servitù "di panorama”. Tanto detto, questo tipo di servitù può essere costituito convenzionalmente, per accordo tra le parti, oppure per “destinazione del padre di famiglia” (articolo 1061 del Codice civile), quando si sia in presenza di opere permanenti – ad esempio terrazzi - lasciate dall'originario e unico proprietario del fondo, oppure ancora per usucapione. Nel caso del lettore, pare evidente che la servitù in questione sia stata costituita per atto notarile e, pertanto, sarà possibile agire giudizialmente per ottenere il rispetto di quanto pattuito tra le parti. Semmai, prima di iniziare una causa, sarà consigliabile avviare una procedura di mediazione con le controparti, così da poter giungere, in tempi rapidi e con meno oneri, a una soluzione condivisa del problema.

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