SERVITÙ DI PANORAMA SE C'È L'ATTO NOTARILE
Di norma, non sussiste un generale diritto a ottenere la potatura della vegetazione del vicino, per il semplice fatto che essa ostacola il godimento del panorama: per ottenere un simile intervento sulla vegetazione ipersviluppata, infatti, è necessario che sussista una vera e propria “servitù” a favore del proprietario del fondo cosiddetto dominante. Tale servitù, detta anche "di veduta", può essere definita come il diritto del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare, prima d'una certa distanza, ostacoli di sorta (articolo 907 del Codice civile). Quando tale diritto di veduta non si limita al semplice “guardare” nel fondo del vicino, ma si sostanzia nel diritto di guardare verso l'infinito, di godere del panorama, appunto, è allora possibile parlare di vera e propria servitù "di panorama”. Tanto detto, questo tipo di servitù può essere costituito convenzionalmente, per accordo tra le parti, oppure per “destinazione del padre di famiglia” (articolo 1061 del Codice civile), quando si sia in presenza di opere permanenti – ad esempio terrazzi - lasciate dall'originario e unico proprietario del fondo, oppure ancora per usucapione. Nel caso del lettore, pare evidente che la servitù in questione sia stata costituita per atto notarile e, pertanto, sarà possibile agire giudizialmente per ottenere il rispetto di quanto pattuito tra le parti. Semmai, prima di iniziare una causa, sarà consigliabile avviare una procedura di mediazione con le controparti, così da poter giungere, in tempi rapidi e con meno oneri, a una soluzione condivisa del problema.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo