POSSIBILE DIVISIONE DELLA CASA IN COMPROPRIETÀ
L’articolo 1108 del Codice civile prevede la necessità del consenso di tutti i comproprietari per atti di alienazione del bene in comunione, ferma restando, comunque, la possibilità per ciascun comproprietario di disporre liberamente della propria quota, nonché di utilizzare il bene.In assenza di accordo circa la vendita, e in ogni caso di contrasto circa l’utilizzo e la gestione del bene comune, ciascuno dei comproprietari potrà adire l’autorità giudiziaria competente – il Tribunale del luogo in cui è sito il bene immobile – affinché venga nominato un amministratore giudiziale o venga disposta la procedura di divisione, con conseguente ripartizione in quote distinte, quando ciò sia materialmente possibile o, in alternativa, con la vendita all’asta dell’immobile e conseguente ripartizione del ricavato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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