NON C'È OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA POLIZZA DECENNALE
L’articolo 4 del Dlgs citato dal lettore, ovvero il n. 122 del 20 giugno 2005, impone al costruttore di immobili l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio degli acquirenti, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. Tale polizza deve coprire i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, di cui dovrebbe rispondere lo stesso costruttore, ex articolo 1669 del Codice civile, in quanto derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, da vizio del suolo o da difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Tralasciando ulteriori particolari, va tuttavia sottolineato che la normativa citata non prevede alcuna specifica sanzione per il caso in cui tale polizza non venga consegnata all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà dell’immobile: l’omessa consegna della polizza, infatti, costituisce un semplice inadempimento del costruttore, che non comporta la nullità o invalidità dell’atto notarile di compravendita.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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