L'esperto rispondeResponsabilità

IL SAGGIO DEGLI INTERESSI AL TERMINE DI UNA CAUSA

La domanda

Sono amministratore di una Sas (società in accomandita semplice). Il 12 settembre 2014 ho fatto ricorso all'Abf (Arbitro bancario finanziario) per una frode informatica. L'arbitrato si è concluso con una decisione favorevole, accogliendo il ricorso e condannando la banca a pagare la somma richiesta «oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo». Come si calcolano questi interessi? Qual è il saggio che posso applicare? L'articolo 1284 del Codice civile (modificato con Dl 132/2014, che introduce il procedimento arbitrale, il quale fra le altre cose enuncia: «le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») indica il saggio che posso applicare oppure esso si riferisce solo agli interessi moratori?

L’articolo 17 del Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha aggiunto i commi 4 e 5 all’articolo 1284 del Codice civile, relativo al saggio degli interessi.Il quarto comma stabilisce che, se le parti non hanno convenuto (per iscritto, articolo 1284, comma 3) la misura degli interessi, dall’inizio di un procedimento di cognizione il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti nelle trascrizioni commerciali. Il quinto comma estende la disposizione ai procedimenti arbitrali.La norma è valida dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge (11 novembre 2014) ed è pertanto applicabile ai procedimenti successivi all’11 dicembre 2014. Il procedimento arbitrale richiamato dal lettore è precedente e, quindi, andranno calcolati gli interessi al saggio legale, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo articolo 1284: dalla data del reclamo al 31 dicembre 2014 l’1 per cento, e dal 1° gennaio 2015 lo 0,5 per cento.

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