CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SE AUMENTA IL CARICO
In linea di principio il contributo di costruzione è dovuto non solo quando l’intervento edilizio è qualificabile come nuova costruzione, ma anche quando, come nel caso di specie, si tratta di demolizione e ricostruzione, sempre che, in ragione di tale intervento, sia evidenziabile un aumento di carico urbanistico (Tar Piemonte, Torino, sezione I, 13 dicembre 2013, n. 1346; Tar Lombardia, Brescia, sezione I, 6 maggio 2014, n. 468). Per carico urbanistico s'intende il peso insediativo che si ripercuote sulla domanda di strutture e opere collettive (ad esempio, strade e opere pubbliche in genere). Per verificare la legittimità della richiesta del Comune, quindi, sarà necessario valutare se il nuovo assetto dell’edificio ne comporterà un uso più intenso – anche in ragione della diversa destinazione – con maggiori costi riflessi per la collettività (circostanza che si verifica, ad esempio, quando da una sola grande unità immobiliare si passa a più unità immobiliari autonome, o quando una destinazione d’uso da magazzino diventa commerciale o residenziale). Quanto alle ristrutturazioni edilizie del patrimonio esistente, effettivamente il comma 10 dell'articolo 17 del Dpr 380/2001 prevede una riduzione del costo di costruzione, lasciando tuttavia al Comune la facoltà, e non l’obbligo, di deliberare in tal senso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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