UN NUOVO RIPARTO TRA I SOLI OBBLIGATI
È pacifico che i due terzi della spesa devono essere ripartiti solo tra i condòmini le cui proprietà sono coperte dal terrazzo. Nel caso in cui le spese di rifacimento del terrazzo siano state erroneamente addebitate anche ai condòmini le cui proprietà non erano coperte, l’assemblea dovrà revocare la precedente delibera di riparto, approvare il nuovo riparto e provvedere al conguaglio delle spese a favore di chi, pur non essendo coperto dal terrazzo, ha contribuito alle spese di rifacimento.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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