SE L'AMMINISTRATORE «SCORDA» LA CONVOCAZIONE
A norma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i condòmini, se sono decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di convocazione dell’assemblea all’amministratore, possono provvedere direttamente. In quella sede potranno revocare l’amministratore inadempiente e procedere alla sua sostituzione, anche per grave irregolarità, ex articolo 1129 del Codice civile.
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