L'esperto rispondeResponsabilità

SE L'AMMINISTRATORE «SCORDA» LA CONVOCAZIONE

La domanda

In un condominio di 11 appartamenti, l’amministratore ha l’abitudine di non convocare annualmente l’assemblea ordinaria: l’ultimo esercizio approvato è quello del 2011. Nello stesso tempo, l'amministratore continua però imperterrito a chiedere trimestralmente il pagamento delle spese condominiali, che comprendono anche la sua parcella. L’ultima assemblea per approvare gli esercizi 2012, 1013 e 2014, interrotta per abbandono dei partecipanti a seguito di una uscita dell’amministratore poco felice, è stata convocata il 6 marzo 2015, solo a seguito di formale richiesta ex articolo 66 delle disposizioni d’attuazione del Codice civile; da allora, nonostante un richiamo formale ai suoi doveri, non ha ancora provveduto alla riconvocazione.Va aggiunto anche l'inerzia di numerosi condòmini. Che cosa si può fare?

A norma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i condòmini, se sono decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di convocazione dell’assemblea all’amministratore, possono provvedere direttamente. In quella sede potranno revocare l’amministratore inadempiente e procedere alla sua sostituzione, anche per grave irregolarità, ex articolo 1129 del Codice civile.

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