L'AVVISO VA SPEDITO A TUTTI I COMPROPRIETARI
Secondo la giurisprudenza formatasi prima della riforma del condominio - e, quindi, del nuovo testo dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, entrato in vigore il 18 giugno 2013 - si riteneva che l'avviso di convocazione dovesse essere comunicato, nel caso di comunione di proprietà di una determinata porzione di piano, a tutti i comproprietari della stessa (Tribunale Genova, sezione III, 7 gennaio 2008; Tribunale Ariano Irpino, 30 novembre 2005, Cassazione civile, sezione II, 9 gennaio 1998, n. 138).Si ritiene, peraltro, che anche oggi ciò sia necessario, tanto più che l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone, a differenza di quanto avveniva in passato, che i comproprietari di un’unità immobiliare in condominio, in caso di contrasto sulla nomina del loro rappresentante, debbano procedere con delibera a maggioranza interna ex articolo 1106 del Codice civile (prima della riforma lo nominava il presidente dell’assemblea condominiale).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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