I CRITERI PER RAPPRESENTARE UNA SRL IN ASSEMBLEA
A norma dell’articolo 2475 del Codice civile, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della Srl è affidata a uno o più soci con delibera presa ex articolo 2479 del Codice civile. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia affidata disgiuntamente oppure congiuntamente.Nel caso di specie – quale rappresentante della Srl – deve partecipare all’assemblea l’amministratore delegato o l’amministratore unico, con o senza delibera del consiglio di amministrazione.In caso di delega ad una terza persona, l’amministratore, o il Cda, deve assumere un'apposita delibera, non bastando la firma del presidente o dell’amministratore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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