GRAVIDANZA A RISCHIO, L'80% PER I MESI IN PIÙ
A norma dell'articolo 17, comma 2, del Dlgs 151/2001, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, l'Azienda sanitaria locale, secondo le risultanze dell'accertamento medico obbligatorio, può disporre un maggiore periodo di astensione dal lavoro delle dipendenti in tale stato di gravidanza.Durante tutto il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'Inps dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro, ex articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.L’articolo 185 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi prevede che il datore di lavoro debba integrare l’indennità corrisposta dall’Inps, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione, soltanto per i cinque mesi di astensione obbligatoria. Per tale ragione, il periodo di astensione eccedente i cinque mesi, per la gravidanza a rischio, sarà retribuito unicamente dall’Inps con un’indennità pari all’80% della retribuzione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo