L'esperto rispondeResponsabilità

UN CONTO INDIVIDUALE PER CIFRE «PERSONALISSIME»

La domanda

Mia moglie e io siamo in regime di comunione di beni.Lei ha ereditato beni immobili che, per tutta una serie di circostanze, fino a oggi hanno comportato solo perdite o, comunque, esborsi non indifferenti per manutenzione, tasse, spese legali per controversie condominiali eccetera.Stante la comunione di beni, questi esborsi sono stati prelevati da conti correnti in comune e cointestati. È giusto questo criterio? In fin dei conti, mia moglie continua a essere unica proprietaria dei beni ereditati, mentre attinge ai fondi ocmuni per le spese che questi beni comportano. C'è qualche accorgimento possibile per evitare che almeno le spese non vengano prelevate dalla "comunione"?

Il regime della comunione legale distingue i beni dei coniugi in varie categorie e in momenti distinti: alcuni di essi, infatti, entrano a far parte del patrimonio comune nel momento eventuale dello scioglimento (cosiddetta comunione de residuo). Il denaro, in particolare, può, a seconda della sua provenienza, essere considerato bene personalissimo (ad esempio quando proviene da una eredità), bene personale ma comune nel momento dello scioglimento (ad esempio i redditi di ciascun coniuge non consumati), o bene comune (ad esempio i proventi di un'azienda comune).Il problema più rilevante, nel momento in cui i coniugi decidano di sciogliere la comunione o di separarsi, è quello della prova al fine di distinguere la provenienza delle somme, che si presumono comuni per la disposizione dell’articolo 195 del Codice civile. In particolare, non è sempre possibile distinguere la provenienza dei risparmi depositati sui conti correnti. La moglie del lettore potrebbe tenere un conto intestato solo a se stessa su cui far confluire eventuali somme personalissime (come elencate nell'articolo 179 del Codice civile) e da lì prelevare gli esborsi relativi ai beni immobili ereditati, rimanendo unica titolare degli importi residui. In mancanza di tale possibilità, dovendosi prelevare gli esborsi dai redditi correnti e dovendo dividere - in caso di scioglimento della comunione -quello che resta, il conteggio non cambierebbe. Tenga conto, però, il lettore che anche i frutti dei beni personali, non consumati al momento dello scioglimento, rientrano nella comunione: quindi, nel momento in cui i beni della moglie producessero reddito, se ne gioverebbe la comunione, vale a dire anche lui.

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