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SÌ AL PRIMO ESERCIZIO ULTRANNUALE DELLE SRLS

La domanda

Una Srl semplificata (srls) ha redatto l'atto costitutivo presso il notaio nei primi giorni di novembre 2014. L'inizio attività e l'iscrizione in Camera di commericio sono avvenute a metà gennaio 2015. Nel 2014 il notaio ha emesso fattura intestata alla società solo per le spese sostenute (il tutto non rientrante nel circuito Iva), le quali sono state pagate per cassa dai soci. Non vi sono state ulteriori operazioni nel 2014. Non c'è uno statuto, e nell'atto costitutivo non è stato indicato che il primo esercizio termina il 31 dicembre 2015. Il primo bilancio della Srls può essere relativo al periodo intercorrente tra i primi di novembre del 2014 e il 31 dicembre 2015 e, dunque, può comprendere anche parte dell'anno scorso, oltre all'intero esercizio 2015?

Una Srl semplificata deve indicare nell’atto costitutivo l’eventuale termine ultrannuale del primo esercizio. In caso contrario l’esercizio sociale non può avere termine superiore a 12 mesi. L’indicazione comporta pertanto, per la Srl semplificata, la modifica dell’atto costitutivo. Le Srls seguono la medesima normativa dettata per le Srl ordinarie, salvo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del Codice civile. In particolare, con riferimento al quesito, si fa presente che le Srl semplificate devono attenersi a un atto costitutivo vincolato al modello stabilito con decreto del ministero, non potendolo modificare.Il Consiglio notarile di Milano, tuttavia, con la massima del 5 marzo 2013, chiarisce che deve ritenersi legittimo l’inserimento di ulteriori clausole convenzionali o dichiarazioni oltre quelle tipizzate, purché compatibili con la normativa, e sempre che abbiano lo scopo di fornire informazioni utili o necessarie per facilitare l’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Tra queste dichiarazioni/convenzioni rientra di certo l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali.In caso di esercizio ultrannuale, si tenga pertanto presente che, per tutte le società, risulta possibile prevedere che il primo esercizio sociale si chiuda il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di costituzione. Tale previsione, giustificata da esigenze pratiche, deve risultare dall’atto costitutivo. Secondo un condivisibile orientamento espresso dal Comitato triveneto dei notai, il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purché questa non ecceda il 15° mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo. Si ritiene anche che ciò debba anche essere specificato nell’atto costitutivo stesso e opportunamente comunicato in sede di registrazione nel Registro delle imprese.

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