L'esperto rispondeResponsabilità

DOVEROSA LA PRESENZA DELL'AMMINISTRATORE

La domanda

Nel condominio dove abito l’amministratore è espressione di un gruppo di condòmini che rappresentano la maggioranza del condominio, ed è totalmente contestato dalla minoranza.I condòmini di minoranza, durante lo svolgimento delle varie assemblee (ordinaria o straordinaria) possono pretendere che l’amministratore non partecipi alle stesse, anche solo come uditore, non essendo lui un condomino?

Occorre ricordare che, così come previsto nella sentenza 9148/2008 della Corte di cassazione, a sezioni unite, «l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condòmini, delle disposizioni sul mandato». Al riguardo, la presenza o meno dell’amministratore di condominio all’assemblea ordinaria e/o straordinaria andrà, pertanto, inquadrata nell’ambito del "contratto di mandato".Innanzitutto, è bene precisare che vi sono casi in cui la presenza dell’amministratore in assemblea è doverosa. Ad esempio:- nell’assemblea ordinaria annuale, per la discussione e l'eventuale approvazione del rendiconto e del preventivo, quando la presenza dell’amministratore è fondamentale per spiegarne il contenuto (così come previsto dal nuovo articolo 1130-bis del Codice civile);- nell’assemblea straordinaria convocata dallo stesso amministratore per discutere di questioni relative a interventi d’urgenza e/o che riguardino, comunque, la sicurezza dell’edificio. In questo caso, la sua presenza sarà necessaria al fine di far comprendere ai condòmini gli interventi da porre in essere.Invece, nel caso in cui si debba affrontare la questione della nomina, conferma o revoca, la presenza dell’amministratore non è obbligatoria. Anzi, a volte, per evitare situazioni poco piacevoli e lasciare liberi i condòmini di decidere in piena tranquillità, si può chiedere all’amministratore di allontanarsi, giusto il tempo di discutere e deliberare, appunto, sulla sua nomina, conferma o revoca.Sulla base di questi esempi, è possibile affermare che l’amministratore deve partecipare all’assemblea tutte le volte in cui la sua presenza sia necessaria per chiarire aspetti della gestione che solo lui, in quanto organo "amministrativo ed esecutivo" del condominio, conosce in maniera precisa e puntuale.Al riguardo, si richiama anche la sentenza 3596/2003 della Corte di cassazione, nella quale si legge che, «per quanto attiene alla partecipazione dell'amministratore all'assemblea (ordinaria o straordinaria), è pur vero che la sua presenza in assemblea non è espressamente contemplata tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dagli articoli 1130 e 1131 Codice civile, ma ciò non significa che l'amministratore non sia tenuto a partecipare alle riunioni del collegio».Pertanto, sebbene tra i compiti dell'amministratore enumerati dal Codice civile non sia espressamente prevista la sua partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l'amministratore e l'assemblea intercorrono, d avuto riguardo anche ai punti dell’ordine del giorno che andranno discussi in sede assembleare, si può affermare che la presenza dell’amministratore non è obbligatoria per espressa disposizione di legge, ma di fatto è doverosa.

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