L'esperto rispondeResponsabilità

VIDEOSORVEGLIANZA, PAGA SOLO CHI È FAVOREVOLE

La domanda

In occasione dell’assemblea ordinaria condominiale, si è discusso sulla possibilità di installare videocamere di sorveglianza come deterrente per eventuali azioni di intrusione illecita nello stabile. È stato chiarito che la maggioranza necessaria per deliberare l’intervento è valida con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.Considerando l’elevato costo per coprire l’intera area che comprende oltre ai box interrati e la struttura, dell’edificio con tre scale anche un ampio giardino cintato, vorrei sapere se per tale intervento ci si può avvalere di quanto disposto dall’articolo 1121 del Codice civile, sulle innovazioni gravose, che al secondo comma recita: «Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condòmini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa».

Analogamente a quanto avviene per la istituzione del servizio di vigilanza armata, si ritiene che anche in materia di installazione di videocamere antintrusione possa applicarsi la giurisprudenza secondo cui è consentito l’esonero dalla spesa dei dissenzienti o assenti all’assemblea. In questo senso, la Cassazione, con la sentenza 20 aprile 1993, n. 4631, ha puntualizzato che «la delibera istitutiva di un servizio di vigilanza armata, per la tutela dell'incolumità dei partecipanti, è rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni, e, quindi, non è riconducibile alle attribuzioni dell'assemblea (articolo 1135 del Codice civile). Ne deriva che tale delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condòmini assenti o dissenzienti e non può essere fatta valere per una ripartizione della relativa spesa anche a loro carico».

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