L'esperto rispondeResponsabilità

VIDEOCITOFONO, DA VALUTARE SE SIA INNOVAZIONE

La domanda

Abito in un condominio contrassegnato da cinque scale aventi ognuna 14 proprietar. Nella mia scala 10 condomini hanno optato per la sostituzione del citofono esistente con un videocitofono, apponendo la firma di adesione alla proposta. Io e altri tre non siamo d'accordo e perciò non abbiamo firmato. Sono obbligato a sottostare a questa decisione e a pagare le spese richieste, o posso chiedere che il mio citofono venga escluso dal collegamento del videocitofono?

La decisione di sostituire l'impianto comune citofonico tradizionale con uno dotato di telecamera costituisce, al più, una innovazione.La relativa deliberazione, dunque, è validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore. Dipende dalle circostanze, poi, la possibilità di considerare voluttuaria o gravosa l'innovazione, con la conseguente possibilità per i dissenzienti di non partecipare alla spesa (articolo 1121 del Codice civile): a tal fine, occorre valutare in concreto la sussistenza di esigenze di sicurezza e l'entità della spesa per la trasformazione dell'impianto. Nel caso di indubbie esigenze di sicurezza a fronte di spese modeste, si potrebbe anche assimilare l'opera - piuttosto che a un'innovazione - a un intervento di adeguamento: espressione che, richiamando profili di necessità e doverosità, è preferibile a quella, piuttosto vaga e priva di riscontri normativi, di "modifica migliorativa" (pur se quest'ultima locuzione è stata adottata, non proprio di recente, dalla Cassazione, seconda sezione, 18 maggio 1994, n. 4831). In casi di questo tipo sarebbe sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore. Ad ogni modo, resta nella facoltà dei singoli condòmini non acquistare e non installare alcuno schermo all'interno della propria unità immobiliare.

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