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RICORSO, I TERMINI PER INFORMARE L'AZIENDA

La domanda

In un procedimento per una causa di lavoro, quali sono i tempi e le procedure? In seguito a un licenziamento collettivo, dopo l'impugnazione e dopo avere depositato la causa in Tribunale, quanti giorni passano perché all'azienda venga comunicato che è stato inoltrato il procedimento al Tribunale? C'è una fase di tentativo di conciliazione prima che il giudice decida?

La disciplina del processo del lavoro è contenuta in via generale negli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile.L’impugnativa del licenziamento – sia esso individuale o all’esito di una procedura collettiva – irrogato adun lavoratore non sottoposto al regime delle tutele crescenti è, invece, regolata da un’apposita disciplina, delineata dai commi da 47 a 68 dell’articolo 1 della legge 92/2012 (cosiddetta legge Fornero). Nello specifico, al comma 48 dell'articolo 1 è previsto che, a seguito del deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale, il giudice deve emettere il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti in causa, la quale non può essere fissata oltre 40 giorni dal deposito del ricorso. Al contempo, il giudice assegna al ricorrente un termine non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, affinché egli provveda a notificare al convenuto una copia del ricorso depositato e una copia del relativo decreto di fissazione d’udienza.Ciò comporta, quindi, che la parte convenuta verrà a conoscenza dell’esistenza del procedimento solo nel momento in cui le verranno notificati, da parte del ricorrente, gli atti oggetto della causa e il relativo decreto. Peraltro, il termine di 40 giorni – a differenza di quello di 25 giorni – non è perentorio e, quindi, può capitare che l’udienza sia fissata oltre questo termine.Per quanto concerne, invece, la possibilità di addivenire a soluzioni conciliative della controversia una volta instaurato il procedimento, in prima udienza il giudice (pur avendone la sola facoltà, ma non l’obbligo, come invece nel procedimento disciplinato dal Codice di procedura civile agli articoli 413 e seguenti) normalmente invita le parti a tentare una conciliazione, eventualmente formulando alle stesse una propria proposta.

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