L'esperto rispondeResponsabilità

REVOCHE DI AMMINISTRATORI NEL SUPERCONDOMINIO

La domanda

L’amministratore di uno dei quattro lotti facenti parte del supercondominio è debitore verso l’amministrazione generale dell’intero complesso (supercondominio) di una rilevante somma di danaro e, di conseguenza, sin qui è stato colpito da ben tre decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi. Si chiede di sapere se l’amministratore del supercondominio, con il voto favorevole dei rappresentanti dei vari lotti, può chiedere, alla volontaria giurisdizione del Tribunale civile competente, la revoca dell’incarico dell’amministratore debitore a norma dell'articolo 1129, comma 3, del Codice civile, nella considerazione ch’egli non risulta avere ancora ottenuto l’approvazione del suo bilancio per gli anni 2012, 2013, 2014, né avere trasmesso all’amministratore delle parti comuni, seppure ripetutamente sollecitato, l’elenco dei condòmini morosi a carico dei quali poter procedere alle previste esecuzioni giudiziarie.

L’amministratore del singolo condominio che fa parte del supercondominio è mandatario dei condòmini di quel condominio. Posto ciò, anche ammesso che vi sia una sua responsabilità per il debito del condominio da lui gestito nei confronti del supercondominio, non si ritiene che quest'ultimo abbia il potere di contestarne l’operato e, quindi, di chiederne la revoca. Gli unici che potrebbero farlo sono i proprietari del condominio che lui amministra.

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