PER OPERE DA COMPLETARE IL RICALCOLO NON È DOVUTO
Come previsto dall’articolo 15, comma 3, del Dpr 380/2001, il rilascio di un nuovo permesso di costruire (o Scia) per le opere ancora da eseguire è soggetto, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Nel caso in cui, quindi, si tratti di completamento di opere già previste dal precedente permesso di costruire, e per cui il contributo di costruzione è già stato versato, non pare vi siano i presupposti per il ricalcolo, altrimenti si concretizzerebbe un doppio pagamento in relazione alle medesime opere edilizie. Quanto sopra con l'eccezione dell'ipotesi in cui la somma richiesta dipenda da una attualizzazione del contributo di costruzione in relazione a nuovi parametri contributivi intervenuti dopo il rilascio del primo permesso di costruire (in tal senso, Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 settembre 2006, n. 351). Nell’ipotesi in cui, invece, il contributo di costruzione già corrisposto non fosse compensivo delle opere di completamento oggetto poi della Scia, allora la differenza andrà versata.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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