L'esperto rispondeResponsabilità

PER OPERE DA COMPLETARE IL RICALCOLO NON È DOVUTO

La domanda

Con Dia (dichiarazione di inizio attività) del 2007 i proprietari di un fabbricato di civile abitazione, a norma dell'articolo 27 della legge regionale della Lombardia 12/2005, procedevano alla ristrutturazione di un edificio trasformando, internamente alla sagoma edilizia, una singola unità immobiliare in due unità abitative. Per tale intervento sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e il costo di costruzione per l'intera opera.Per problemi economici l'intervento veniva limitato al completamento di una sola unità immobiliare con il rilascio del certificato di agibilità. Il 5 marzo 2015 il proprietario ha presentato un nuovo progetto di ristrutturazione dell’altra unità immobiliare. A fronte della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presentata, il Comune chiede nuovamente il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati sulla base della tariffa vigente per gli edifici esistenti, e il costo di costruzione.Il proprietario dissente, ritenendo equo limitare il pagamento del solo costo di costruzione per le opere di finitura, come da computo. Qual è il parere dell'esperto?

Come previsto dall’articolo 15, comma 3, del Dpr 380/2001, il rilascio di un nuovo permesso di costruire (o Scia) per le opere ancora da eseguire è soggetto, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Nel caso in cui, quindi, si tratti di completamento di opere già previste dal precedente permesso di costruire, e per cui il contributo di costruzione è già stato versato, non pare vi siano i presupposti per il ricalcolo, altrimenti si concretizzerebbe un doppio pagamento in relazione alle medesime opere edilizie. Quanto sopra con l'eccezione dell'ipotesi in cui la somma richiesta dipenda da una attualizzazione del contributo di costruzione in relazione a nuovi parametri contributivi intervenuti dopo il rilascio del primo permesso di costruire (in tal senso, Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 settembre 2006, n. 351). Nell’ipotesi in cui, invece, il contributo di costruzione già corrisposto non fosse compensivo delle opere di completamento oggetto poi della Scia, allora la differenza andrà versata.

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