L'AMMINISTRATORE È «FUORI» DALLA LITE FRA CONDÒMINI
Poiché i posti auto sono di proprietà esclusiva e poiché il diritto di parcheggio del convivente B è ricompreso nel diritto di parcheggio del proprietario del posto auto A, nella specie deve ravvisarsi una occupazione abusiva del posto auto di C, che è un altro condomino.L’amministratore può essere tenuto ad intervenire nel contenzioso tra A e C solo ove venga in rilievo l’inosservanza del regolamento condominiale (articolo 1130, n. 1, del Codice civile). In tal caso, egli può sanzionare il condomino proprietario A, a norma dell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sempreché la sanzione sia prevista nel regolamento. La notifica della sanzione deve comunque essere fatta al proprietario A, e non al convivente B, che non è condomino.In linea di massima, tocca al condomino C intervenire nei confronti del condomino A, vertendosi in materia di lite tra due condòmini e non di lite condominiale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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