L'esperto rispondeResponsabilità

L'AMMINISTRATORE È «FUORI» DALLA LITE FRA CONDÒMINI

La domanda

Sono amministratrice di un condominio e ho un problema: uno dei condòmini proprietari, A, ha un convivente more uxorio, B, che parcheggia la sua automobile nel posto auto di un altro condòmino, C, pur non avendone alcun diritto.Il proprietario C ha più volte lamentato questa situazione, ma io non so come considerare B, nel senso che questa persona non è né un inquilino, né un condòmino proprietario.È giusto che il condòmino C si rivolga all'amministratore, visto che i posti auto sono di proprietà privata? Si può comunque multare B in base all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile? Se sì, quali sono le procedure? Dovrei forse spedire la raccomandata alla residenza di B, o la devo spedire dove vive attualmente (cioè nell'appartamento di A)? Se non si può multare B, quali provvedimenti alternativi posso prendere (considerando che non posso comunque chiudere l'accesso ai posti auto, anche perché A potrebbe darebbe le chiavi al suo convivente B)?

Poiché i posti auto sono di proprietà esclusiva e poiché il diritto di parcheggio del convivente B è ricompreso nel diritto di parcheggio del proprietario del posto auto A, nella specie deve ravvisarsi una occupazione abusiva del posto auto di C, che è un altro condomino.L’amministratore può essere tenuto ad intervenire nel contenzioso tra A e C solo ove venga in rilievo l’inosservanza del regolamento condominiale (articolo 1130, n. 1, del Codice civile). In tal caso, egli può sanzionare il condomino proprietario A, a norma dell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sempreché la sanzione sia prevista nel regolamento. La notifica della sanzione deve comunque essere fatta al proprietario A, e non al convivente B, che non è condomino.In linea di massima, tocca al condomino C intervenire nei confronti del condomino A, vertendosi in materia di lite tra due condòmini e non di lite condominiale.

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