L'esperto rispondeResponsabilità

DANNO DA BENE COMUNE CON PARTECIPAZIONE AI COSTI

La domanda

Riparando il lastrico solare del mio attico, per una ipotizzata infiltrazione di acqua causata da pioggia, come in altre occasioni, è stata invece rilevata la rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Chi paga in questo caso? Le altre volte, per infiltrazioni da pioggia, abbiamo sempre pagato per un terzo io e per i rimanenti due terzi gli altri condòmini della stessa "colonna".

Il caso prospettato non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1126 del Codice civile - che prevede una ripartizione della spesa per un terzo a carico del proprietario e per i rimanenti due terzi a carico degli altri condòmini - in quanto non siamo nell'ambito della "riparazione o ricostruzione" del lastrico, bensì in quello del risarcimento di un danno causato da una tubazione condominiale.Nell’edificio condominiale può capitare che uno dei condòmini/proprietari subisca un danno derivante da un bene comune (nel caso di specie, da tubatura dell’impianto di riscaldamento centralizzato). In questo caso il danneggiato si trova ad assumere la duplice veste di soggetto che, da un lato, ha l’obbligo, in quanto (com)proprietario del bene, a norma dell'articolo 1117 del Codice civile, di custodire, riparare il bene condominiale e di risarcire il danno procurato dal bene stesso, mentre, dall’altro, assume la veste di soggetto che dev'essere risarcito del danno procurato. In definitiva, lo stesso condomino assume la duplice veste di soggetto che deve risarcire e che deve essere risarcito.Al riguardo, la Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 24406/2011, ha statuito che «il proprietario (condòmino) che subisce un danno derivante da un bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, deve partecipare alle spese di riparazione del bene comune (in quanto comproprietario dello stesso bene), ma deve partecipare anche alla ripartizione delle spese di risarcimento del danno da lui subìto e procurate dal medesimo bene». In concreto, quindi, una parte del danno verrebbe risarcita dal soggetto che lo ha subìto, poiché anche su di lui grava l’obbligo di custodia e di manutenzione del bene comune che ha prodotto l’evento dannoso.Sicché, pur percependo il risarcimento (previa verifica di polizza assicurativa condominiale), il lettore dovrà comunque partecipare alle spese di riparazione del bene comune e alla ripartizione delle spese di risarcimento in proporzione ai millesimi di proprietà.

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