L'esperto rispondeResponsabilità

LA PORTA NEL MURO COMUNE SOLO CON L'OK GENERALE

La domanda

Un appartamento in un condominio è stato unito, mediante l'apertura di una porta sul muro condominiale in aderenza, ad una villetta confinante, dello stesso proprietario. Tale unione può provocare la revisione delle tabelle millesimali e quindi un maggior carico degli oneri condominiali nei confronti del condomino che ha aperto il varco e unito i due immobili in quanto la originaria proprietà si è estesa anche alla villetta?

Se abbiamo ben compreso, la villetta di cui parla il lettore è esterna al condominio di cui egli fa parte.Se così è, l’apertura di una porta nel muro condominiale – per mettere in comunicazione la villetta esterna con l’appartamento di proprietà esclusiva del condomino – deve ritenersi illegittima in mancanza del consenso di tutti i condomini, configurandosi nella specie una servitù passiva a carico del condominio. In questo senso, la Cassazione, con snetenza del 26 marzo 1994, n. 2953, ha puntualizzato che «i muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell’edificio stesso di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l’utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio». Con la conseguenza che, nella fattispecie, non si pone neanche il problema della revisione delle tabelle millesimali.

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