L'esperto rispondeResponsabilità

SOLTANTO IL DELEGANTE PUÒ ECCEPIRE VIZI DELLA DELEGA

La domanda

Nel nostro condominio, composto da tre stabili, ciascuno con oltre 70 proprietari, prima della riforma un consigliere portava che abitualmente nelle assemblee oltre 20 deleghe. Adesso, per "aggirare" il 1° comma dell'articolo 67 della e disposizioni di attuazione del Codice civile, .sulla limitazione delle deleghe, in una recente assemblea, oltre a quelle intestate a lui, si è fatto rilasciare delle deleghe "in bianco", che poi ha girato ad un altro consigliere, indicando il nome di questi.Vi sono gli estremi di un illecito sanzionabile? L'amministratore, a cui è stata fatta presente la cosa, ha risposto che non ci vede niente di irregolare, perché comunque sulla delega c'era il nome di un delegato.

Il nuovo testo dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che la delega sia scritta, non valendo più quella verbale. D’altra parte, da tempo la giurisprudenza ritiene che, salvo non sia diversamente previsto dal regolamento condominiale, la delega all’assemblea soggiace ai principi generali in tema di mandato ex articoli 1703 e seguenti del Codice civile.Posto ciò, solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega (Cassazione civile, sezione II, 26 aprile 1994, n. 3952). Coordinando questi principi, si ritiene che, nel caso di specie, sia stato rispettato formalmente il requisito della forma scritta della delega, con la presunzione che il delegante abbia ratificato quel rappresentante indicato; diversamente, in assenza di ratifica del rappresentato, si porrebbe un problema di validità della delibera assembleare stessa.

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