L'esperto rispondeResponsabilità

NO ALL'USO DEI VOUCHER NEGLI APPALTI DI LAVORI

La domanda

Con riferimento all'uso dei "voucher", il ministero del Lavoro, con la circolare 4/2013, riferisce che è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione. Nel settore dell'edilizia le imprese svolgono sempre lavori in appalto e, pertanto, le imprese edili non potrebbero usare i "voucher" se, ad esempio, appaltassero un lavoro e volessero impiegare un soggetto retribuendolo con i "voucher". Forse il ministero intendeva dire che una impresa non può assumere un lavoratore con "voucher" e poi subappaltare parte del lavoro appaltato, fornendo al subappaltatore anche le prestazioni del lavoratore in questione? Ciò sembrerebbe essere confermato anche dallo stesso ministero che, al fianco della parola "appalto" (se lo avesse chiamato subappalto non si sarebbe verificato l'equivoco), ha aggiunto la parola "somministrazione", che più si avvicina al divieto di un subappalto della manodopera assunta con voucher.

L’istituto del lavoro accessorio è tutelato attraverso il sistema dei buoni lavoro (o voucher Inps). Esso comporta una particolare modalità di prestazione lavorativa, basata su apporti occasionali, non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolti in modo saltuario, con il pagamento che, per l’appunto, avviene attraverso i buoni lavoro o voucher. Con il Jobs Act sono in previsione notevoli modifiche sulla disciplina del lavoro accessorio, nel senso che sono qualificate come prestazioni di lavoro accessorio tutte le attività lavorative (di natura subordinata o autonoma) compensate con buoni lavoro Inps (voucher) per una somma non superiore a 7.000 euro (limite aumentato rispetto ai 5.060 euro attuali) nel corso di un anno civile. I compensi rispetto a ciascun singolo committente non devono superare i 2.000 euro (cifra inferiore riguardo ai 2.020 oggi in vigore). I compensi possono riguardare anche i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali non oltre i 3.000 euro. Inoltre il Jobs Act pone il divieto del lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione degli appalti (fatta eccezione per le attività individuate dal ministero del Lavoro con apposito Dm, sentite le parti sociali, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato), nonché l’obbligo di comunicazione preventiva alla direzione territoriale del Lavoro con riferimento a 30 giorni di attività.Alla luce di queste considerazioni è evidente che, rispetto agli appalti di lavori (privati e pubblici), non può trovare applicazione l’istituto del lavoro interinale tramite voucher proprio per lo specifico divieto normativo.Si noti, ma solo sotto un profilo meramente dialettico, che la limitata misura delle somme massime non potrebbe essere utile per l’esecuzione di opere e lavori se non di modestissimo valore, meno che artigianali. Si evidenzia che la normativa riguarda anche i subappalti, perché si tratta di prestazioni del tutto equiparabili all’appalto, solo che il committente del subappaltatore è un appaltatore.

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