LA LEGGE SI APPLICA CON IL REGOLAMENTO
I regolamenti fanno parte delle fonti secondarie del diritto e sono parte integrante delle leggi che li prevedono, svolgendo la funzione di specificare le prescrizioni attuative in base ai limiti fissati dalla fonte primaria di riferimento. L’articolo 7 della legge 7/2014 della Regione Marche afferma che la nuova normativa si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento, considerandolo quindi come condizione di efficacia delle disposizioni legislative.Riguardo al rapporto con la legislazione statale, l’articolo 4 della legge regionale specifica che resta fermo quanto previsto dal Dlgs 81/2008, con conseguente operatività delle norme che vi sono contenute, in quanto le disposizioni regionali sono da ritenere integrative, come affermato dall’articolo 4 comma 2, relativamente all’elaborato tecnico delle coperture, e la cui efficacia è condizionata dal successivo regolamento.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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