L'esperto rispondeResponsabilità

LA LEGGE SI APPLICA CON IL REGOLAMENTO

La domanda

La legge regionale Marche 22 aprile 2014, n. 7, prevede l'installazione di linea vita nei tetti laddove si operi anche con una semplice manutenzione ordinaria. La stessa, però, prevede anche che la Regione emani un regolamento per l'individuazione delle prescrizioni da adottare.Se il regolamento non viene emanato, può l'ufficio urbanistica del Comune richiedere comunque l'applicazione della normativa? A livello nazionale, invece, il Dlgs 81/2008 obbliga i proprietari a dotarsi di tali sistemi permanenti di sicurezza?

I regolamenti fanno parte delle fonti secondarie del diritto e sono parte integrante delle leggi che li prevedono, svolgendo la funzione di specificare le prescrizioni attuative in base ai limiti fissati dalla fonte primaria di riferimento. L’articolo 7 della legge 7/2014 della Regione Marche afferma che la nuova normativa si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento, considerandolo quindi come condizione di efficacia delle disposizioni legislative.Riguardo al rapporto con la legislazione statale, l’articolo 4 della legge regionale specifica che resta fermo quanto previsto dal Dlgs 81/2008, con conseguente operatività delle norme che vi sono contenute, in quanto le disposizioni regionali sono da ritenere integrative, come affermato dall’articolo 4 comma 2, relativamente all’elaborato tecnico delle coperture, e la cui efficacia è condizionata dal successivo regolamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©