L'esperto rispondeResponsabilità

LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

La domanda

Un professionista, titolare di studio odontoiatrico, deve subire un intervento chirurgico che lo terrà lontano dallo studio per circa 45 giorni. Lo stesso professionista occupa due lavoratrici dipendenti. Nel periodo di malattia lo studio rimarrà ovviamente chiuso. Come si considera la posizione delle lavoratrici? È possibile la sospensione con accordo sindacale oppure sono previste altre eventuali coperture? Nell'ipotesi peggiore, cioè che non sia possibile il ricorso ad alcun ammortizzatore, l'obbligo retributivo e contributivo rimane in capo al datore di lavoro oppure, per impossibilità di resa della prestazione, il rapporto di lavoro è comunque sospeso?

L’impossibilità sopravvenuta, da parte del titolare, di lavorare e, di conseguenza, di ricevere la prestazione da parte delle sue due dipendenti pone un delicato problema, in quanto coinvolge la retribuzione di queste ultime. Una possibile soluzione consiste nel fruire (in quel periodo) di tutte le eventuali ferie maturate ma non ancora godute, conservando così il normale trattamento economico. Un’altra possibilità – ove non si voglia concordare con entrambe la sospensione del rapporto, ovviamente senza retribuzione - è quella di erogare la normale retribuzione (o parte di essa, per esempio il 50 per cento), recuperando poi tali ore a fronte di future ore di straordinario.Il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) studi professionali firmato il 17 aprile 2015 prevede (all'articolo 112) che, in caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore e indipendentemente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. Tale norma non si applica in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

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