LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLO STUDIO PROFESSIONALE
L’impossibilità sopravvenuta, da parte del titolare, di lavorare e, di conseguenza, di ricevere la prestazione da parte delle sue due dipendenti pone un delicato problema, in quanto coinvolge la retribuzione di queste ultime. Una possibile soluzione consiste nel fruire (in quel periodo) di tutte le eventuali ferie maturate ma non ancora godute, conservando così il normale trattamento economico. Un’altra possibilità – ove non si voglia concordare con entrambe la sospensione del rapporto, ovviamente senza retribuzione - è quella di erogare la normale retribuzione (o parte di essa, per esempio il 50 per cento), recuperando poi tali ore a fronte di future ore di straordinario.Il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) studi professionali firmato il 17 aprile 2015 prevede (all'articolo 112) che, in caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore e indipendentemente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. Tale norma non si applica in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo