I «PALETTI» CHE SEGUONO AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
I lavoratori licenziati hanno diritto di precedenza per le nuove assunzioni a tempo indeterminato entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto. L’articolo 3 del Dlgs 6 settembre 2001, n. 368, dispone che l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro non è ammessa, tra le altre ipotesi, e fatta salva una diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti (incluse le ferie), riguardi lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia durata iniziale non superiore a tre mesi.In ogni caso, e fatto salvi i limiti indicati in precedenza, è legittima la stipulazione di contratti a tempo determinato per una durata massima pari a 36 mesi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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